Arrivano le nuove disposizioni in caso di licenziamento per assenza ingiustificata

Il ddl Collegato Lavoro interviene, con l’articolo 6, sull’articolo 8 del decreto legislativo 148/2015, relativo alla compatibilità fra i trattamenti di integrazione salariale e lo svolgimento di una attività lavorativa. In caso di svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, il lavoratore non percepisce il relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento salariale se non ha provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati (articolo 4-bis del decreto legislativo 181/2000), sono, però, valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Sempre in materia di comunicazioni, l’articolo 14 specifica che la comunicazione in via telematica da parte del datore di lavoro debba avvenire entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro in modalità agile. Particolare attenzione deve essere prestata al contenuto dell’articolo 19, per effetto del quale è aggiunto il comma 7-bis all’articolo 26 (dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) del decreto legislativo 151/2015: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o, in mancanza di questo, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’articolo 26. Le disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.