La norma contro il caporalato in agricoltura ha già trovato applicazione

Il disegno di legge Collegato Lavoro, appena approvato in prima lettura alla Camera, è stato oggetto di diverse modifiche. Dopo la soppressione dell’originario articolo 1, in quanto superato dagli eventi, poiché il governo, nel frattempo, è intervenuto in materia di lotta al caporalato, il nuovo articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008, cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, all’articolo 12, viene riformulato il comma 2, relativo alla composizione della Commissione per gli interpelli: essa è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province, di cui almeno due con profilo giuridico; la Commissione è integrabile, se l’interpello investe competenze di altri dicasteri. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunica al Parlamento l’andamento infortunistico e le misure che intende adottare; le Camere possono adottare atti di indirizzo. Oltre alle norme relative al medico competente e alla sorveglianza sanitaria, di cui si parla nell’articolo a pagina 4, il ddl Collegato Lavoro interviene anche su altre part del dlgs 81/2008. Vengono modificati i commi 2 e 3 dell’articolo 65 (locali sotterranei o semisotterranei). Fermo restando il divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, è consentito in deroga l’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei se le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, nel rispetto dei requisiti dell’allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) e delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata all’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando la documentazione individuata con circolare Inl; i locali possono essere utilizzati decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Se l’Inl richiede delle integrazioni, l’utilizzo dei locali è possibili decorsi trenta giorni dall’invio delle integrazioni. Per effetto della modifica apportata all’articolo 304, viene abrogato per il personale occupato nei cantieri edili l’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia con le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro che prevede, in caso di mancata esposizione, una sanzione variabile da 100 a 500 euro per lavoratore (art. 36-bis, commi 3-5, decreto-legge 223/2006).